Art. 2.

      1. Al capo IV del titolo XI del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 574 è aggiunto il seguente:

      «Art. 574-bis. - (Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori). - I genitori esercenti la potestà parentale, il tutore, i soggetti che di fatto, esercitano sul minore un potere e un controllo analoghi a quelli derivanti dall'esercizio della potestà parentale e in genere chiunque ne sia incaricato della vigilanza o abbia di fatto la vigilanza sullo stesso che omettono di impartire o di fare impartire allo stesso minore l'istruzione obbligatoria secondo la legge italiana sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

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      Ai fini di cui al primo comma l'adempimento dell'obbligo scolastico è certificato dalla compente autorità amministrativa».

      2. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.